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Veicoli stranieri senza RC Auto? Non sono sanzionabili, lo dice il Ministero dell’Interno

Nessuna sanzione per chi circola in Italia con un veicolo con targa estera senza assicurazione. La Circolare del Ministero dell’Interno 300/A/2792/17/124/9 del 3 aprile 2017 riporta testualmente: “si ritiene che per tali veicoli sia esclusa l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 193 del Codice della strada anche quando, attraverso qualsiasi mezzo, sia accertato che il veicolo sia effettivamente sprovvisto di copertura assicurativa”.



Ci si riferisce specificamente ai veicoli immatricolati nei seguenti paesi: Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria. Infatti, se un veicolo è immatricolato in uno di questi Stati, l’obbligo di assicurazione nel territorio italiano si considera automaticamente assolto con la sola esposizione della targa e, come si evince dalla Circolare, per le Forze dell’Ordine è del tutto superfluo (si fa riferimento alla cosiddetta “Copertura Presuntiva”) effettuare il controllo dei documenti assicurativi e verificare la copertura RC Auto ai fini amministrativi. Se il veicolo è immatricolato in uno Stato diverso da quelli sopra enuncleati la copertura RC Auto viene verificata con l’esibizione della Carta Verde emessa dal Ufficio Centrale dello Stato di appartenenza e accettata dall’UCI.



Ovviamente la sopra citata Circolare non è frutto di un’iniziativa italiana, ma scaturisce da normative internazionali. In ultima istanza le indicazioni della Commissione Europea 2003/564, recepita in Italia con Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 86/2008 che testualmente riporta: “per i veicoli a motore immatricolati in Stati esteri, che circolano temporaneamente nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, l’obbligo della copertura assicurativa per la Responsabilità Civile verso i terzi, per la durata della permanenza in Italia, si considera assolto se la targa di immatricolazione è rilasciata da uno degli Stati sopra citati”.

 

Circolare_Ministero_Interno_20170403

Ne scaturisce che quanto sopra vale anche per chi circola stabilmente in Italia con veicolo immatricolato in uno degli Stati suddetti. La direttiva del Ministero è applicabile anche ai veicoli che circolano in Italia da più di un anno e per i quali non si è proceduto alla “nazionalizzazione”. Ovviamente anche se un veicolo non nazionalizzato circola indebitamente sul territorio nazionale (non è possibile stabilire una data certa di ingresso in Italia e successivo stazionamento continuativo anche a causa degli ormai inesistenti controlli doganali), l’eventuale violazione dell’articolo 193 del Codice della strada non può essere contestata al proprietario e tantomeno al conducente. Insomma, a livello amministrativo siamo a posto, tutto chiaro con la Circolare.

L’analisi della questione, se a livello amministrativo non interessa più la collettività, si sposta sicuramente sul sociale: l’obbligatorietà della copertura RC per i veicoli a motore e i natanti è sicuramente un “alleggerimento” che riguarda i rapporti sociali stessi e legali fra cittadini, oltre che una questione di sicurezza. Nasce spontaneamente la domanda sull’eventuale danno cagionato a terzi dal conducente di un veicolo immatricolato in uno Stato estero e sprovvisto di assicurazione RC:


Chi risarcisce il danneggiato?

 

Genio Assicura srl – www.genioassicura.it

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