Negli scorsi giorni si sono rincorse notizie prima lanciate dalla stampa generalista, poi affrontate dagli operatori del settore: prima “LINKiesta” e “Il Giornale”, seguiti a ruota da “Corriere della Sera” e altre testate nelle loro edizioni on-line annunciavano il ripristino del tacito rinnovo sui contratti RCA, ottenendo una conseguente e immediata ondata di condivisioni sui social, che diffondevano la notizia, in tutta la sua gravità denunciando lo scandalo, con sospetto danno irreversibile per i consumatori. Risultato: tutti indignati, si ritorna indietro di venti anni e commenti vari da parte di tutti, consumatori e operatori di settore. Nei giorni immediatamente successivi non bastano gli interventi rassicuranti di Claudio Demozzi del Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione e di Luigi Di Falco di ANIA, la bomba ormai è innescata e continua a girare sul web la notizia che il tacito rinnovo verrà ripristinato per tutti i rami danni, quindi compresa la RCA obbligatoria per Legge.
Due le questioni evidenti:
1° – Tempistica Istituzionale :
in quanto il “DDL Concorrenza”, che contiene gli emendamenti rilanciati dalle varie testate sul web non è ancora stato approvato, lo sarà forse (e ripetiamo forse!) a breve, tenendo conto che il Decreto stesso è in discussione in Parlamento dal 20 febbraio del 2015 …
2° – “puramente Normativa” :
con il “DDL Concorrenza” non viene modificato l’articolo 170 bis del Codice delle Assicurazioni Private, che recita testualmente “Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell’assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all’articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. L’impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza” (Articolo introdotto dall’art. 22 comma 1 del Decreto Legge 179/2012 convertito, con modificazioni, dall’art. 1, Legge 221/2012 del 17 dicembre 2012 denominata “Fioroni-Vicari”).
Non sono arrivate smentite, nemmeno a seguito dei numerosi interventi da parte della stampa settoriale, degli addetti ai lavori e anche della senatrice Laura Puppato relatrice della porzione di DDL incriminata. Nessun contropost sui social, almeno io e i miei collaboratori non ne abbiamo. Nessuna comunicazione da parte dei primi intervenuti per dire: “Ci siamo sbagliati, non avevamo letto bene il testo del DDL”, e comunque se ci fosse stata comunicazione non ha avuto alcun risalto, quindi non l’abbiamo vista. Ci viene pertanto il dubbio che molti “utenti” social siano rimasti alla puntata precedente, per cui ci viene naturale utilizzare il nostro Blog per dare la giusta informazione a chi ci legge, in maniera indipendente e il più possibile approfondita.
Luglio-2017 – Genio Assicura